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Pubblichiamo le risposte ai quesiti ricevuti in merito alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto per la redazione del “BICIPLAN” – Piano della Mobilità ciclistica urbana di Bologna.

QUESITO n. 1

All’articolo 9 del Disciplinare si specifica che: <<Per la redazione degli elaborati richiesti si suggerisce il seguente format: relazione in formato A3 orizzontale –massimo 20 pagine (escluse immagini e eventuali allegati)- carattere Times New Roman - dimensione 12 punti>>. 

Non mi è chiaro se tale indicazione sia, appunto, solo un suggerimento come è detto nella frase ripresa dal Disciplinare, oppure un vincolo stringente per la redazione delle offerte. Nella redazione dell’offerta tecnica devo attenermi alle, massimo, 20 pagine (escluse immagini ed eventuali allegati) in formato A3, carattere Times New Roman, 12 pt., oppure posso presentare anche più pagine (30, 40, 60, … sempre escludendo immagini ed eventuali allegati) e utilizzare dimensioni di fogli diverse e caratteri diversi?

 
CHIARIMENTO n. 1
Come da espressa indicazione del Disciplinare di gara (art.9 citato), il format evidenziato è un mero suggerimento, e non un obbligo imposto al concorrente nella redazione della offerta.

QUESITO n. 2
All’art. III.2.1) del bando è previsto che “Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art.34 del D.lgs. 163/2006 che non versano in una delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del Dlgs. 163/2006 e che entro la data di scadenza del termine per la presentazione di domanda di partecipazione ed offerta risultino iscritti alla CCIAA, ovvero presso altro ente equiparabile, o presso il competente ordine professionale, da cui risulta che il concorrente esercita attività inerenti a quelle oggetto di gara”.

Il medesimo articolo recita poche righe sotto: “Possono concorrere all’affidamento sia persone fisiche titolari di partita IVA, sia società, persone giuridiche, consorzi, GEIE”.

All’art. III.2.2) è, infine, scritto:” Per la partecipazione alla procedura in oggetto, in relazione alle attività tecniche, identificate nella cd. Linea di azione 1 di cui all’art. 9 del disciplinare di gara , i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi dello stesso art. 9, e poi comprovare in caso di aggiudicazione, di essere liberi professionisti abilitati all’esercizio della professione di architetto e/o ingegnere, singoli od associati, o società di professionisti o società di ingegneria o prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi”.

Si chiede di chiarire se siano ammessi a partecipare i LIBERI PROFESSIONISTI (nello specifico: architetti e/o ingegneri iscritti al'Ordine Professionale) di cui all'art. 90 del D.lgs. 163/2006 (che risultano al contrario esclusi dall'art. 34 del D.lgs.163/2006), anche in RTI con soggetti di cui all’art. 34 succitato.

CHIARIMENTO n. 2.

In conformità a quanto disposto dal complesso delle disposizioni previste dalla documentazione di gara, per le prestazioni identificate nella cd. Linea di azione 1 di cui all’art.9 del Disciplinare sono ammessi i soggetti di cui all’art.90 del D.lgs. 163/2006, anche in RTI con i soggetti di cui all’art.34 del D.lgs. 163/2006.

QUESITO n. 3.
L'art. 6 "Requisiti di capacità tecnico-organizzativa e economico – finanziaria" del Disciplinare di Gara prevede che "Per  la  partecipazione  alla  procedura,  i  concorrenti  sono  tenuti  a  dichiarare,  e  poi comprovare in caso di aggiudicazione, l’avvenuta: 
a - realizzazione di un Piano della mobilità o del traffico o altre attività analoghe o similari, comunque connesse alla pianificazione della mobilità;
b  -  progettazione  di  infrastrutture  della  mobilità  e/o  progettazione  spazio  pubblico,  e/o progettazione partecipata;
c – attività inerente a design della segnaletica;
d - attività di comunicazione, marketing sociale, grafica (non necessariamente connesse alla mobilità)"

In proposito si chiede di chiarire:
1. se il concorrente nel suo complesso (anche in caso di RTI) debba dimostrare aver svolto tutte le tipologie di servizi di cui alle lettere a, b, c, d complessivamente o anche una sola tipologia di attività;

2. se il requisito di cui alla lettera b) può essere soddisfatto dalla redazione di "Piani Urbanistici Attuativi" approvati alla data di pubblicazione del bando comprendenti il progetto di infrastrutture per la mobilità veicolare, ciclabile e di spazio pubblico.

CHIARIMENTO n. 3
1. Il concorrente nel suo complesso (quindi anche in RTI) deve avere svolto tutte le attività richieste dall’art. 6 del Disciplinare.

2. Sì.

QUESITO n. 4.
In relazione alle condizioni di partecipazione (art.III.2.1), si richiede se un ente di ricerca italiano con forma giuridica di associazione senza scopo di lucro di diritto privato rientri tra i soggetti

eleggibili per partecipare a questo bando. Si specifica che il nostro istituto ha svolto, fin dalla sua costituzione, servizi riconducibili ad attività di natura commerciale sia a livello nazionale che europeo.

CHIARIMENTO n. 4.

In conformità agli orientamenti nel tempo espressi dalla giurisprudenza e dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), si aderisce alla impostazione più favorevole alla concorrenza, con conseguente ammissibilità della partecipazione a gare pubbliche delle associazioni senza fini di lucro che svolgano (anche) attività di natura economica. Restano ferme tutte le altre prescrizioni richieste dalla documentazione di gara.

QUESITO n. 5
Con riferimento all’art III.2.3 Capacità economico-finanziaria, si richiede se per “fatturato specifico in servizi analoghi o similari a quelli oggetto di gara” sono da intendersi solo i servizi fatturati o anche servizi analoghi svolti attraverso convenzioni di collaborazione con gli enti locali, dimostrabili attraverso la convenzione, una lettera di buona esecuzione e il materiale di lavoro ma che non hanno previsto l’emissione di fattura.

 

CHIARIMENTO n. 5

L’art.III.2.3. individua i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai concorrenti in termini di fatturato globale e specifico, negli importi indicati. Pertanto il concorrente deve essere in grado di comprovare il raggiungimento delle soglie di fatturato richieste. Qualsiasi altra valutazione sarà demandata alla Commissione.

 

QUESITO n. 6.

È prevista la possibilità di esplicitare la figura di un consulente esterno, inteso in questo caso come professionista non dotato dei requisiti per la partecipazione al bando, ma che avrebbe la funzione di appoggio e base logistica sul territorio? Se si, va indicato nella documentazione amministrativa o è sufficiente dichiararlo nella relazione metodologica e formalizzato in caso di vincita successiva?

CHIARIMENTO n. 6

Il quesito non è chiaro. Il bando di gara non esclude tale possibilità. L’indicazione o meno di tale nomina nella documentazione amministrativa da presentarsi in sede di domanda di partecipazione e/o di offerta dipende dal ruolo e/o dalla ragione per cui il concorrente ritiene di effettuare tale esplicitazione. Se si tratta di un consulente esterno con un ruolo nella esecuzione delle attività oggetto di gara sarebbe opportuno fosse già indicato nella documentazione amministrativa presentata con la domanda.

QUESITO n. 7

Nel bando è indicato: "A pena di esclusione dalla gara, nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI o ATI), consorzi ex artt. 2602 e seguenti c.c. e GEIE, le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale e di capacità devono essere rese dai legali rappresentanti di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento e partecipanti alla gara e, nel caso di società consortile, dai legali rappresentanti della società e dei soci che la stessa abbia indicato per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico.". Ciò significa che tutti i membri di un GEIE devono sottoscrivere tutte le dichiarazioni, e la documentazione di gara, oppure il solo Amministratore Unico e Legale Rappresentante?

CHIARIMENTO n. 7

Le dichiarazioni richieste dal bando devono essere sottoscritte da tutti i membri del GEIE, la cui disciplina - ai fini di gara, ed in conformità a quanto disposto dal Codice Appalti - è del tutto assimilata a quelle dei raggruppamenti temporanei di impresa.

QUESITO n. 8

Se ci si avvalesse della professionalità di collaboratori (professionisti singoli) al di fuori del GEIE per professionalità specifiche richieste dal bando, come si configura questa collaborazione?
Subappalto dichiarato limitatamente ad alcune prestazioni oppure il GEIE costituisce un ATI, e di che tipo, con questi professionisti? Si precisa che il secondo requisito di ordine economico è coperto completamente da un solo membro del GEIE, pertanto al professionista è richiesta solamente la prestazione specifica.

CHIARIMENTO n. 8

La scelta della tipologia di collaborazione da instaurarsi tra concorrente ed altre professionalità non può essere demandata alla Scrivente Stazione Appaltante, la quale non disporrebbe neanche, al momento, di tutti gli elementi utili per operare una decisione, di esclusiva pertinenza del concorrente.

QUESITO n.9

Il 60% richiesto al capogruppo (su 180.000+euro) riguarda esclusivamente il fatturato globale del triennio? Oppure questa quota del 60% va anche applicata al fatturato specifico (90.000 +iva).

CHIARIMENTO n.9

Il 60% richiesto alla capogruppo riguarda entrambe le voci di fatturato individuate per il possesso del requisito di capacità economica.

QUESITO n. 10

Noi avevamo predisposto la garanzia bancaria per il bando precedente. Vorrei sapere se per presentare l’offerta che scade il 29/07 è sufficiente chiedere alla nostra banca una integrazione che aggiorna le tempistiche, oppure facciamo emettere una nuova fideiussione?

CHIARIMENTO n. 10

Può essere mantenuta la precedente garanzia bancaria, con le dovute integrazioni relative alla nuova tempistica connessa alla ripubblicazione della documentazione di gara.

QUESITO n.11

Nel disciplinare della gara per la redazione del Biciplan, a pagina 15 viene riportato  che “Per la redazione degli elaborati richiesti si suggerisce il seguente format: relazione in formato A3 orizzontale – massimo 20 pagine (escluse immagini e eventuali allegati) - carattere Times new roman - dimensione 12 punti.”

Il limite di 20 pagine in formato A3, così come la dimensione del carattere, deve intendersi solo consigliato o vincolante pena esclusione?

CHIARIMENTO n.11

Si veda Chiarimento n.1

QUESITO n.12

In riferimento alla gara in oggetto siamo a chiedere chiarimento relativamente all’Art.6 del Disciplinare di gara. I requisiti tecnico-organizzativi sono intesi relativi a servizi espletati in un determinato arco temporale o si riferiscono al curriculum generale della Società senza periodo di riferimento?

CHIARIMENTO n.12

Per la capacità tecnico/organizzativa non sono fissati limiti temporali di riferimento. 

QUESITO n.13

In merito alla preparazione dell'offerta tecnica, il Disciplinare pubblicato definisce all'art.9 che:

L’offerta tecnica dovrà prevedere un documento illustrativo del programma proposto, che illustri l’approccio metodologico e operativo che si intende adottare per garantire il conseguimento dei risultati richiesti, con riferimento alle linee di azione e loro articolazione come elencate nel capitolato tecnico, nonchè uno specifico cronoprogramma delle attività previste.

Il progetto dovrà illustrare in particolare le modalità di lavoro specifiche e i componenti del gruppo di lavoro coinvolti per ciascuna delle quattro linee di azione:

Linea d'azione 1 - Piano complessivo

tale linea di azione comprende la definizione dell’approccio generale al “BiciPlan”, l’attività di raccolta e analisi dati, la pianificazione dell'assetto infrastrutturale, dell'intermodalità e della sosta, le indicazioni relative a sicurezza, moderazione del traffico, ciclabilità diffusa, servizi ai ciclisti e logistica, con individuazione di possibili soluzioni idonee a risolvere eventuali criticità del Piano.

Linea di azione 2 – Progetto segnaletica e riconoscibilità:

tale linea di azione comprende il progetto generale della segnaletica, la selezione di criteri di riconoscibilità, il design dei prototipi degli oggetti.

.. omissis ..

All'art. 10, vengono definiti i criteri di valutazione dell’offerta; in particolare si rende esplicito per la linea di azione 2:

Linea di azione 2 – Progetto segnaletica e riconoscibilità – max. punti 16 così suddivisi

pregio tecnico e completezza della descrizione della proposta di segnaletica - max.punti 6

coerenza con i sistemi cittadini (city branding e wayfinding) e modalità di selezione dei criteri di riconoscibilità – max. punti 6

presenza di elementi innovativi o di eventuali servizi aggiuntivi della proposta rispetto ai contenuti richiesti – max. punti 4

Alla luce del primo criterio indicato, che si riferisce al pregio tecnico della proposta di segnaletica, si chiede di precisare il contenuto atteso dell'offerta tecnica, in particolare perchè tale definizione pare in contraddizione con quanto specificato nella descrizione dei contenuti dell'offerta e dei criteri di valutazione delle altre linee di azione, dove è chiaramente specificato che in questa fase i concorrenti sono tenuti a indicare solo metodologia, modalità di lavoro e criteri di selezione delle proprie linee di azione e non ad elaborare i veri e propri contenuti del piano, ivi compresa la grafica della segnaletica.

CHIARIMENTO n.13

In conformità a quanto richiesto dall’art.9 del disciplinare di gara, l’offerta tecnica deve indicare, per quanto attiene alla cd. linea di azione 2, il progetto generale della segnaletica, e di questo dovrà essere data evidenza anche nel documento programmatico, con illustrazione dell’approccio metodologico ed operativo che si intenderà seguire. I criteri di valutazione saranno conformi a quanto richiesto, non essendo necessario in sede di offerta elaborare tutto il contenuto del piano, ivi incluso il progetto della segnaletica.

QUESITO n.14

All'art. 2 del Capitolato di gara (ed in altri articoli della documentazione) è indicato che il contratto avrà durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.

All'art. 4.2 del Disciplinare, che regola la tempistica di consegna dei materiali prodotti, è invece indicato il termine di 210 giorni dalla sottoscrizione del contratto per la consegna delle versioni definitive dei prodotti finali, con chiusura del lavoro.

Si richiede di specificare se tale scadenza sia un refuso, rimasto tale dalla vecchia scadenza del bando che prevedeva 7 mesi di contratto, oppure sia concesso un mese extra-contrattuale per la consegna definitiva degli elaborati.

CHIARIMENTO n.14

Resta fermo quanto previsto all’art.2 del capitolato di gara (durata del contratto sei mesi); purtroppo la scadenza individuata all’art.4.2. è un refuso derivante dalla precedente documentazione, di cui la Scrivente si scusa.

QUESITO n.15

In riferimento alle attività previste nelle linee di azione 2 e 3 – da considerarsi integrate e complementari – per gli strumenti di comunicazione, di segnaletica e di riconoscibilità di carattere digitale (web, app, social network) cosa deve intendersi per “gli strumenti di tale campagna dovranno essere progettati fino ad un livello esecutivo”?

CHIARIMENTO n.15

Il livello esecutivo si riferisce prevalentemente agli strumenti che devono essere oggetto di stampa. Per quelli digitali si richiede che siano definiti, nella forma e nei contenuti , fino al livello di pubblicazione.

QUESITO n.16

Nel capitolato per quanto riguarda la linea d'azione 1 si scrive che: "Parte della attività dovrà essere dedicata alla pianificazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse, in stretta relazione con quanto previsto dal piano della mobilità ciclistica sovracomunale". Quesiti: a quale livello di pianificazione ci si riferisce? Bisogna definire l'assetto infrastrutturale come quello richiesto a scala locale?

CHIARIMENTO n.16

a. Ci si riferisce in particolare ai documenti preliminari del Piano della Mobilità Ciclistica provinciale (si veda la sezione allegati sul sito http://www.urbancenterbologna.it/biciplan).

b. Non si richiede la definizione di un nuovo assetto infrastrutturale sovracomunale ma piuttosto che l'attività di pianificazione alla scala urbana tenga conto e specifichi le scelte e le previsioni degli strumenti “sovraordinati”.

QUESITO n.17

All'interno del raggruppamento temporaneo può partecipare un soggetto estero che ha residenza e domicilio in un paese Europeo, iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le norme dei singoli stati di appartenenza il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE?
Se si, come devono essere dimostrati i requisiti di professionalità ed economicità? E' sufficiente la dichiarazione di autocertificazione italiana anche se residente all'estero?

CHIARIMENTO n.17

In conformità a quanto consentito dal Codice Appalti, può fare parte di un RTI anche un soggetto estero non stabilito in Italia. Tale operatore deve qualificarsi alla gara producendo la documentazione conforme alla normativa vigente nel Paese di appartenenza, secondo quanto previsto dagli artt.47 e 38, commi 4 e 5, del Codice Appalti.

QUESITO n.18

Dove è possibile trovare la modulistica da compilare per partecipare alla gara (dichiarazione sostitutiva, dichiarazione fatturato ecc…)?

CHIARIMENTO n.18

La Stazione appaltante non fornisce la modulistica richiesta.

QUESITO n.19

Nel Bando è indicato all’art. III.2.2) (Professionalità) che per le attività tecniche identificate nella Linea di azione 1 di cui all’art. 9 del disciplinare di gara, identificate nella cd (design segnaletica e attività di comunicazione) i professionisti dovranno dichiarare di essere liberi professionisti abilitati all’esercizio della professione di arch. e/o ing., singoli o associati.

Quindi anche colui che si occupa di comunicazione, marketing sociale e grafica deve essere architetto o ingegnere abilitato?

CHIARIMENTO n.19

No, non occorre. Il requisito di professionalità di cui all’art. III.2.2. riguarda soltanto la cd. Linea di azione 1 di cui all’art.9 del disciplinare di gara, e non anche le attività individuate nelle successive linee di azione (marketing, grafica, comunicazione, ecc. ).

QUESITO n.20

Chiarimento alla Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, ovvero il punto che qui di seguito riportiamo:

II.2.3.) Capacità tecnica-organizzativa e capacità economico-finanziaria

Per l’affidamento in oggetto, i concorrenti dovranno comprovare la propria esperienza, e garantire la presenza di figure professionali a disposizione, nei seguenti settori di attività:

a - realizzazione di un Piano della mobilità ciclistica (Biciplan)o di un piano del traffico o della mobilità che abbia sviluppato in modo significativo la componente della ciclabilità;

b - progettazione di infrastrutture ciclabili, progettazione spazio pubblico, progettazione partecipata;

c - design della segnaletica urbana;

d- comunicazione, marketing sociale, grafica.

Si richiede se sia sufficiente a comprovare l’esperienza richiesta l’aggiudicazione di un piano urbano del traffico, vincitore di un bando ed in corso di sviluppo, avente per oggetto quanto riportato al punto III.2.3. a) “Capacità tecnica”.

CHIARIMENTO n.20

La Scrivente raccomanda la massima attenzione nella corretta lettura dei documenti di gara. La sezione del bando III.2.3. richiamata dal concorrente nel quesito NON è quella prevista nel bando di gara attuale, reperibile sul sito del Comitato Urban Center Bologna.

Tanto premesso, la Scrivente ritiene di non poter fornire risposta al quesito, il quale riguarda un aspetto troppo specifico rispetto a quanto richiesto ai fini della partecipazione alla gara, che deve necessariamente essere oggetto di valutazione ad opera della Commissione. Tale valutazione non può essere anticipata in questa fase, e con riguardo ad un solo singolo concorrente.

QUESITO n.21

Nel caso di partecipante come costituendo Raggruppamento temporaneo diimprese,l'Assicurazione, non potendo emettere una Polizza Fidejussoria a favoredi un Raggruppamento non ancora costituito,è in grado di produrre una Polizza Fidejussoria con contraente la sola mandataria del Raggruppamento allegando una dichiarazione in cui siprecisa che la polizza medesima è valida alle medesime condizioni per ilcostituendo Raggruppamento, con l'elenco dei soggetti mandanti.Si chiede conferma che tale Polizza Fidejussoria intestata alla mandataria con relativa dichiarazione allegata di estensione alraggruppamento risulti anche per voi valida.

CHIARIMENTO n.21

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, in caso di raggruppmento temporaneo la polizza fideiussoria deve garantire tutte le imprese associande, e non solo la capogruppo. A prescindere dalla formula che si intenda adottare, dunque, è necessario che il fideiussore, per assicurare in modo pieno l'operatività della garanzia di fronte ai possibili inadempimenti (coperti dalla cauzione provvisoria), richiami la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente (come pare intendersi anche nel quesito formulato).  

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